LA CHIESA CATTOLICA
ATTO
II
Inquisizione
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Simbolo
dell'Inquisizione
Nel 1252, con la bolla Ad extirpanda, Innocenzo IV autorizzò l'uso della tortura e Giovanni XXII estese i poteri dell'Inquisizione nella lotta contro la stregoneria. Tale Inquisizione medievale si distingue dall' Inquisizione spagnola, istituita da Sisto IV nel 1478 su richiesta dei sovrani Ferdinando e Isabella, che fu estesa nelle colonie dell'America centro-meridionale e nel viceregno di Sicilia, e dall' Inquisizione portoghese, istituita nel 1536 da Paolo III su richiesta del re Giovanni III, che si estese dal Brasile, alle Isole di Capo Verde e a Goa, inStato pontificio India.
Allo scopo di combattere più efficacemente la Riforma protestante, il 21 luglio 1542 Paolo III emanò la bolla Licet ab initio, con la quale si costituiva l'Inquisizione romana, ossia la «Congregazione della sacra, romana ed universale Inquisizione del santo Offizio». Mentre nell'Ottocento gli Stati europei soppressero i tribunali dell'Inquisizione, questa fu mantenuta dallo e assunse nel 1908, regnante Pio X, il nome di «Sacra Congregazione del santo Offizio», finché con il Concilio Vaticano II, durante il pontificato di Paolo VI, in un clima profondamente mutato dopo il papato di Giovanni XXIII, assunse nel 1965 l'attuale nome di «Congregazione per la dottrina della fede».
Struttura e scopi dell'Inquisizione
Da una stessa fonte
cattolica si ricava il ventaglio degli obiettivi perseguiti dal
tribunale dell'Inquisizione. Stabilito che l'Inquisizione si propose,
nel corso della sua lunga esistenza, di perseguire soprattutto gli
eretici, ossia coloro che «dogmatizzano contro la fede cristiana e
generalmente contro la religione», nella sua fase matura coinvolse,
pur essendo di giurisdizione ecclesiastica, anche il potere civile,
dal momento che i regnanti considerarono generalmente la religione
«come il primo bene de' popoli e come eziandio il più forte
baluardo della pubblica sicurezza», collaborando con i poteri
ecclesiastici alla repressione delle eresie, «sempre infeste
all'altare insieme ed al trono».
A Roma, dal
Cinquecento, l'Inquisizione aveva per prefetto lo stesso papa che
nominava gli inquisitori generali, un gruppo di cardinali
appartenenti alla Congregazione della sacra Inquisizione, e gli
inquisitori particolari, consultori della Congregazione; nelle
diverse diocesi dello Stato pontificio erano presenti altri
inquisitori. Nella Spagna e nel Portogallo venivano nominati dal re
gli inquisitori generali, confermati dal papa.
L'autorità
dell'Inquisizione, in materia di fede, si estendeva «sopra qualunque
persona di qualunque grado, condizione e dignità, ossiano vescovi,
magistrati, comunità, né vi ha privilegio personale o locale
ch'esenti dalla di lui giurisdizione»: i magistrati e i giudici
erano tenuti ad eseguire i suoi decreti, sotto pena di scomunica.
Gli inquisitori
procedevano:
- «contro gli eretici ed i fautori o ricettatori di essi, contro i sospetti di una falsa credenza, contro quelli che impediscono agli inquisitori di esercitar liberamente il loro uffizio, e contro quelli che richiesti a prestar la loro opera per poterlo eseguire, si ricusano, ancorché siano principi, magistrati e comunità»;
- «contro i pagani che venuti alla fede e battezzati, ritornano a professare il paganesimo»;
- «contro i malefici ed i sortilegi che con arti superstiziose tentano di danneggiare il prossimo; contro gli astrologi giudiziari, divinatori e maghi, molto più se questi abbiano fatto patti col demonio, ed abbiano apostatato dalla vera religione; contro quelli che impediscono ai bramosi di professare la vera fede e di abbracciarla; contro chi predichi dottrine scandalose e contrarie alla vera religione; contro quelli che in pubbliche lezioni o dispute, ed anche in discorsi e scritti privati sostengono che la ss. Vergine non sia stata concepita senza macchia originale»;
- «contro chi usa litanie nuove non approvate dalla sacra congregazione de' riti; contro chi celebra la messa e ascolta le confessioni non essendo sacerdote; contro i sacerdoti sollecitanti a cose turpi nell'atto della confessione o immediatamente innanzi o dopo di essa, o nell'occasione o col pretesto della medesima; contro i ministri del sagramento della penitenza, che negligentino di avvertire i penitenti dell'obbligo di denunziare i sollecitenti, o che insegnano non esservi siffatta obbligazione, e contro i testimoni falsi e calunniatori che depongono in causa di fede»;
- «contro i cristiani apostati, anzi possono procedere contro i giudei ed altri infedeli se neghino quelle verità, che nella loro credenza sono comuni coi cristiani, se invochino o facciano sacrifizi ai demoni, e cerchino d'indurre i cristiani ad eseguirli, se pronunzino delle bestemmie ereticali, ed in molti altri casi».
Il processo inquisitorio
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Sette regole
per "appendere" il sospettato
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L'inquisitore e il vescovo possono sottoporre
qualcuno alla tortura? In caso affermativo, a quali condizioni?
Essi possono ricorrere alla tortura, conforme alle decretali di
Clemente V (Concilio di Vienne), a condizione di deciderlo
insieme. Non ci sono regole precise per determinare in quali casi
si possa procedere alla tortura (Sospensione del condannato con
funi e caduta con strappi di corda ). In mancanza di
giurisprudenza precisa, ecco sette regole di riferimento.
1. Si tortura l'accusato che vacilla nelle risposte,
affermando ora una cosa, ora il contrario, ma sempre negando i
capi d'accusa più importanti. Si presume in questo caso che
l'accusato nasconda la verità e che, pungolato dagli
interrogatori, si contraddica. Se negasse una volta, poi
confessasse e si pentisse, non sarebbe considerato un “vacillante”
ma come “eretico penitente” e verrebbe condannato.
2. Sarà torturato il diffamato che abbia contro
anche un solo testimone. Infatti la pubblica nomea più un
testimone costituiscono insieme una mezza prova, cosa che non
stupirà nessuno dal momento che una sola testimonianza vale già
come un indizio. Si dirà testis unus, testis nullus? Ciò vale
per la condanna, non per la presunzione. Una sola testimonianza a
carico dunque basta. Tuttavia, ne convengo, la testimonianza di
uno solo non avrebbe la stessa forza di un giudizio civile.
3. Il diffamato contro il quale si è riusciti ad
accumulare uno o più indizi gravi deve essere torturato. La
diffamazione più gli indizi bastano. Per i preti, basta la
diffamazione (tuttavia si torturano solo i preti infami). In
questo caso le condizioni sono sufficientemente numerose.
4. Sarà torturato colui contro il quale deporrà uno
solo in materia di eresia e contro il quale si avranno inoltre
indizi veementi o violenti.
5. Colui contro il quale peseranno più indizi
veementi o violenti verrà torturato, anche se non si dispone di
alcun testimone a carico.
6. A maggior ragione si torturerà colui il quale,
simile al precedente, avrà in più contro di sé la deposizione
di un testimone.
7.
Colui contro il quale si ha solo diffamazione o un solo testimone
o un solo indizio non verrà torturato: una di queste condizioni,
da sola, non basta a giustificare la tortura.
Tratto da: Fra Nicolau Eymerich, Manuale dell'Inquisitore. Ed. Piemme. Casale Monferrato, 1998
Il
processo accusatorio, previsto dal diritto
romano,
consisteva nel pubblico confronto orale fra accusatore e accusato, al
quale assisteva il giudice: l'onere della prova ricadeva
sull'accusatore, che se non dimostrava le proprie accuse, era
condannato dal giudice alla pena che avrebbe dovuto subire l'accusato
in caso di riconosciuta colpevolezza. Il tribunale dell'Inquisizione
adottò invece la procedura del processo inquisitorio – dal latino
inquisitio,
indagine – nel quale il giudice è anche accusatore: sulla base di
una denuncia anche generica, egli è tenuto a raccogliere le prove
della colpevolezza dell'imputato, conducendo indagini segrete e
dirigendo il processo al quale, secondo quanto stabilito nel 1205
dalla decretale Si
adversus vos
di Innocenzo
III,
il pubblico non può assistere né è ammessa la presenza di un
avvocato difensore; le testimonianze e le dichiarazioni dell'imputato
sono verbalizzate. Per giungere alla condanna è sufficiente la
testimonianza concorde di almeno due testimoni o la confessione
dell'imputato, il quale viene detenuto in carcere durante lo
svolgimento del processo, che non ha una durata predefinita e le cui
udienze – i costituti
- si svolgono a discrezione dello stesso giudice.
|
«
Diciamo, pronuntiamo, sentenziamo, e dichiariamo, che tu N. sudetto,
per le cose contro di te dedotte, e date confessate, e delle quali
anco sei rimasto convinto nel processo, come di sopra, ti sei reso a
questo Santo Officio vehementemente
sospetto d'eresia, cioè d'haver col cuore rinnegato Dio e i Santi...
»
Pertanto
l'imputato veniva obbligato ad abiurare: «sei obbligato ad abiurare
avanti di noi li sopradetti errori, et Heresie...»; seguiva infine
il testo della condanna al remo nelle galere per sette anni, con
questa motivazione:
«
Et acciocché queste tue sì enormi, horrende, atroci, e frequentate
bestemmie, e scandalose hereticali parole, e azioni, non restino del
tutto impunite, sii più cauto per l'avvenire, e esempio agli altri,
che si astengono da così gravi eccessi. Ti condanniamo a servire per
remigante alla galera per sett'anni... »
La
sentenza assegnava anche un certo numero di penitenze con la
prescrizione di come dovevano essere messe in opera. La condanna
all'abiura de
vehementi
era prevista quando l'imputato, anziché leggermente sospetto (de
levi),
risultava violentemente sospetto d'eresia. Dal punto di vista formale
non esistevano differenze fra l'abiura de
levi e
quella de
vehementi:
entrambe miravano a conservare immune dall'eresia il gregge dei
fedeli, e prevedevano le medesime modalità riguardo l'arresto del
sospettato, l'interrogatorio, la tortura, la sentenza, l'atto formale
di abiura, le penalità e le penitenze (che nella de
vehementi
erano molto più gravi). Esse erano invece molto dissimili negli
effetti: in caso di recidiva, l'abiura de
vehementi
costituiva un precedente penale molto grave, tanto da essere
trasformata automaticamente in condanna a morte, nell'ipotesi di una
ricaduta nel reato di eresia. Tra i motivi di violento sospetto erano
previsti quelli di chi, invitato più volte da «persone pie» a
comunicarsi, rifiutava, mostrando di non credere alla «reale
esistenza del corpo, e del sangue di Christo Signor nostro, nel
santissimo e divinissimo Sacramento dell'altare», oppure chi credeva
«che le sacre immagini non debbano honorarsi», o chi credeva che
«la santissima e castissima Madre di Dio non sia stata sempre
Vergine purissima e immacolatissima»
(
mi piacerebbe tanto sapere come cavolo ha fatto a partorire un figlio
e rimanere vergine, mahhh........ i misteri della fede non devono
essere messi in discussione. Punto e basta, (qualcuno mi avrebbe
risposto.))
Claudio
Zapparoli
Significati attuali del termine inquisizione
Il
bassorilievo del processo a Giordano Bruno (Roma, Campo de' Fiori)
Nel
linguaggio comune il termine Inquisizione (e i suoi derivati) è
sinonimo di arbitrarietà e crudeltà:
- il vocabolario Zanichelli della lingua italiana (ed. 2006), alla voce "Inquisizione", dopo aver chiarito l'etimologia del termine e il suo uso all'interno del diritto canonico, ne indica un significato esteso: «Indagine fatta con metodi e procedimenti arbitrari o crudeli».
- il Devoto - Oli (ed.2004) alla voce "Inquisizione": «Inchiesta speciale, svolta con una procedura arbitraria o ad ogni modo lesiva dei diritti, della libertà, della dignità dell'individuo», part. «L'organizzazione e la procedura ecclesiastica per la repressione dell'eresia: il tribunale dell'I.»; «anche come simbolo di zelo ipocrita e spietato.»
- sempre il Devoto-Oli, alla voce "inquisitorio": «del procedimento penale caratterizzato dalla concentrazione in un'unica persona delle funzioni di accusatore e di giudice, dalla segretezza e dalla scrittura degli atti: processo ispirato a criteri o atteggiamenti di sopraffazione nei rapporti con gli inferiori».
L'insegnamento della Chiesa primitiva
Le prime comunità
cristiane conobbero subito divisioni al loro interno ma non vi sono
indicazioni all'uso della forza per ricondurre all'osservanza delle
dottrine condivise chi se ne fosse allontanato.
In
Matteo
18, 15-22. dopo la parabola della pecora smarrita, è scritto che «se
tuo fratello ha peccato contro di te, va' e convincilo fra te e lui
solo. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello; ma, se non ti
ascolta, prendi con te ancora una o due persone, affinché ogni
parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta
d'ascoltarli, dillo alla chiesa; e, se rifiuta d'ascoltare anche la
chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano [...] Allora
Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se il mio fratello pecca
contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte?
Gesù gli disse: Io
non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette».
Il Tamburini ne dedusse che «1°. Gesù non approva la conversione delle pecore smarrite che con i mezzi della dolcezza ispirati dall'amore e dalla bontà. 2°. Che non si può scomunicare l'eretico che dopo tre correzioni e nelle indicate circostanze. 3°. Che l'ordine inquisitoriale delle denuncie avanti questo tempo è affatto opposto alla dolcezza di Gesù Cristo».
Anche
Paolo di Tarso (II
Tessalonicesi 3, 14-15) invita a non considerare nemico ma ad
ammonire fraternamente chi non segua il suo insegnamento e nella
lettera a Tito (3, 10)
suggerisce di allontanare «dopo un primo e un secondo ammonimento,
chiunque provochi scissioni», mentre I Pietro (5, 2-3) esorta gli
anziani a sorvegliare la comunità «non con la forza ma volentieri
[...] non tiranneggiando ma essendo modelli».
Nei primi anni del II secolo Ignazio, nella lettera agli Smirnesi (IV, 1) raccomanda di evitare gli eretici che chiama «belve in forma umana», ma invita a pregare per loro affinché si ravvedano, mentre nel 212 Tertulliano, (Ad Scapulam, 11) scrive che «la libertà di professare la religione che si ama è fondata sui diritti della natura e delle genti, perché la religione privata di un individuo non è causa di bene o di male ad alcuno. La religione non ha interesse a violentare nessuno: il nostro assenso vuole essere volontario e non costretto con la forza».
L'impero cristiano
Questa
situazione ebbe un ulteriore sviluppo nel 380
quando l'imperatore Teodosio I,
con l'editto di
Tessalonica, trasformò l'impero romano in uno stato
confessionale, prevedendo pene per chi non professava la religione
degli apostoli. Negli anni immediatamente successivi altri editti
imperiali aumentarono le pene a carico degli eretici, fino ad
arrivare alla pena di morte. Nel 385
il vescovo spagnolo Priscilliano
fu processato per eresia e ucciso su ordine dell'imperatore Magno
Massimo. Alcuni monaci parabolani
di Alessandria
d'Egitto massacrarono la filosofa pagana Ipazia
nel 415.
L'Alto Medioevo
Nei
primi dieci secoli dell'era cristiana si era dunque stabilizzata una
distinzione dei ruoli fra giurisdizione ecclesiastica (la Chiesa
attraverso i suoi vescovi definiva l'ortodossia, giudicava gli
eretici e poteva comminare pene di tipo spirituale fino alla
scomunica) e giurisdizione civile (che giudicava gli eretici in
quanto ritenuti nemici dello Stato e comminava pene corporali, fino
alla morte).
Le città e la borghesia
Non
fu un caso se le prime eresie, contro cui si scateneranno le
persecuzioni politico-religiose, furono tutte eresie cittadine.
Catari e valdesi
Il
movimento dei catari, nato in
Francia meridionale, si diffuse
rapidamente nelle aree limitrofe: Fiandre
e Lombardia. Essi credevano che
il mondo fosse dominato dal male,
contrapposto al bene di Dio:
rifiutavano perciò ogni rito che
utilizzasse i prodotti del mondo e ogni cibo che fosse generato da un
atto sessuale, oltre che negare l'incarnazione di Cristo.
Suddividevano la loro comunità in "perfetti" che vivevano
ripudiando i beni materiali, e in semplici "credenti" che
non potevano pregare ma solo affidarsi a un percorso di iniziazione;
la gerarchia era composta da diaconi, presbiteri e vescovi.
Nel
1173, invece, Pietro
Valdo, un ricco mercante, da cui ebbe origine il movimento dei
valdesi, aveva cominciato la sua
attività di predicatore in un piccolo centro urbano come Lione.
Il movimento predicava le sue dottrine, prive di elementi teorici di
conflitto con la Chiesa ma basate su una lettura non culturalmente
preparata delle Scritture. La predicazione di Valdo ebbe un successo
straordinario. Comunità valdesi nacquero presto in Germania,
Spagna, Provenza,
Italia, anch'esse organizzate
secondo la distinzione tra "perfetti" e "amici" e
secondo i tre gradi dell'ordine.
Al
di là delle differenze sul piano dottrinale, questi movimenti erano
accomunati da un identico tentativo di vivere in comunità animate da
uno spirito di autentica fratellanza che (come più tardi Lutero)
credevano di rintracciare nel Cristianesimo
delle origini. Proprio in virtù di tale spirito egualitario,
tuttavia, inevitabilmente si ponevano in aperto contrasto con la
rigida, gerarchica struttura sociale che la società medievale si era
data.
Le prime persecuzioni degli eretici
Nel
1208, il re di Francia scatenò una
guerra contro i catari (o Albigesi). La crociata albigese avvenne in
due fasi: dal 1209 al 1215 (crociata dei baroni) e dal 1215 al 1225,
dopo che ci furono nuove rivolte, intervenne direttamente il re. I
perseguitati vennero giustiziati in maniera sommaria e i loro beni
furono confiscati dal regno. L'inquisizione entrò in campo solo dal
1223.
Nascita dell'Inquisizione
Le
prime misure inquisitoriali erano state approvate nel 1179
dal Concilio
Lateranense III. Fra esse, in particolare, il dettato del canone
27 legittimava la scomunica e
l'avvio di crociate contro gli
eretici. Il procedimento inquisitorio fu formalizzato nella
giurisdizione ecclesiastica
da papa Lucio III nel 1184
con la bolla Ad
abolendam,
che stabilì il principio - sconosciuto al diritto
romano - che si potesse formulare un'accusa di eresia
contro qualcuno e iniziare un processo
a suo carico, anche in assenza di testimoni attendibili. La norma
venne poi ribadita nel 1215 dal
Concilio Lateranense
IV che dava vita all'istituzione di «procedure d'ufficio». Si
poteva, cioè, instaurare un processo sulla base di semplici sospetti
o delazioni. Non solo: chiunque fosse venuto a conoscenza di una
possibile eresia doveva immediatamente denunciare il fatto al più
vicino tribunale dell'Inquisizione, altrimenti sarebbe stato
considerato corresponsabile.
Per
rispondere al dilagare di fenomeni ereticali e all'emorragia di
fedeli la Chiesa cattolica reagì in due modi:
- appoggiandosi ai movimenti che pur richiamando a un più autentico cristianesimo non si staccavano da Roma e cioè domenicani e francescani;
istituendo
uno speciale tribunale ecclesiastico che avesse il compito di
individuare gli eretici e di ricondurli alla «vera» fede:
l'Inquisizione.
Periodizzazione e storiografia dell'Inquisizione
Nella
storia di questo istituto gli storici distinguono tre fasi:
- l'Inquisizione medievale (dal 1179 o 1184 fino alla metà del XIV secolo): di questa inquisizione era responsabile il papa che nominava direttamente gli inquisitori.
- l'Inquisizione spagnola (1478-1820) e l'Inquisizione portoghese (1536-1821): in questo caso gli inquisitori venivano nominati dai rispettivi sovrani.
- l'Inquisizione
romana (o Sant'Uffizio):
fondata nel 1542
e a tutt'oggi esistente (l'attuale Congregazione
per la Dottrina della Fede)
rappresentò, secondo gli storici, una novità dato che durante il
Medioevo
il papa definiva semplicemente l'indirizzo politico generale e il
quadro giuridico di riferimento, mentre adesso a Roma
veniva creato un tribunale permanente direttamente presieduto dallo
stesso pontefice.
Studi
recenti hanno rilevato come alcuni processi che in passato venivano
ascritti all'operato dell'Inquisizione tout
court (ad
es. i processi della cosiddetta caccia
alle streghe) furono in realtà celebrati da tribunali nati a
seguito della riforma di Lutero,
tanto che si parla anche di un'Inquisizione
protestante.
Negli
ultimi due decenni alcuni studiosi hanno sostenuto l'esistenza di una
Leggenda
nera dell'Inquisizione o più semplicemente "Leggenda nera".
Essi affermano che l'idea di Inquisizione oggi diffusa
nell'immaginario collettivo non trovi riscontro nella documentazione
storica e sia stata inventata ad arte dalla stampa protestante prima
e anticlericale poi a partire dal XVI secolo.
Ambito di operatività
L'Inquisizione
medievale operò soprattutto nel sud della Francia
e nel nord Italia, cioè nelle due
aree dov'erano maggiormente presenti Catari
e Valdesi. In Spagna
fu presente nel regno di Aragona,
ma non nel regno di Castiglia.
Nel resto d'Europa non sembra abbia
avuto una particolare incisività, anche se si estese alla Germania,
dove sarà fatta propria dai riformisti di Lutero,
e in Scandinavia
L'Inquisizione spagnola
Goya,
scena di inquisizione
L'Inquisizione
spagnola venne istituita in Spagna nel 1478,
con una bolla di papa Sisto IV,
dietro sollecitazione di Ferdinando
II d'Aragona e Isabella
di Castiglia. A differenza dell'inquisizione
medievale, qui gli Inquisitori dipendevano dalla corona spagnola
e non dal Papa. Loro compito principale, inizialmente,) fu occuparsi
degli Ebrei convertiti al cristianesimo, i cosiddetti conversos
(appunto convertiti) o marrani.
Dalla penisola iberica i tribunali dell'Inquisizione passarono ai
possedimenti spagnoli nel mondo (Sicilia,
Sardegna e poi Messico,
Lima, Cartagena
des Indias). Dato che gli Inquisitori potevano agire in tutti i
territori dell'Impero, mentre i giudici ordinari dipendevano dai
singoli stati e non potevano valicarli, i re spagnoli col tempo
trasformarono l'apparato dell'Inquisizione in una specie di polizia
segreta internazionale col compito di prevenire possibili colpi di
stato.
All'interno di questa
Inquisizione gli storici distinguono 4 momenti:
- Nascita (1478-1530): periodo di intensa attività e pene severe; obiettivo principale i conversos (gli ebrei convertiti), gli eretici e i focolai protestanti dell'Università di Alcalá de Henares e di Siviglia.
- Decadenza (1530-1640): eccetto una recrudescenza sotto il regno di Filippo II, questo periodo fu caratterizzato da una notevole diminuzione del numero di processi; obiettivo principale furono i nuovi convertiti al Cristianesimo e la censura dei libri; agli inquisitori fu anche chiesto di sorvegliare l'attività degli stranieri sospettati di crimini ideologici.
- Dissoluzione
(1668-1820):
in quest'ultimo periodo il tribunale si limitò a coartare la
libertà di espressione e a impedire la propagazione di idee
ritenute eccessivamente progressiste.
Nel
1820 fu abolita definitivamente,
anche se qualche episodio continuò nei territori dominati dai
carlisti. Dopo il 1834
non si hanno più notizie di processi inquisitoriali.
L'inquisizione portoghese
|
Per approfondire, vedi la
voce Inquisizione
portoghese. |
L'Inquisizione romana (o Sant'uffizio)
|
|
Per approfondire, vedi la
voce Sant'Uffizio. |
La Congregazione della sacra romana e universale Inquisizione o Sant'Uffizio fu creata nel 1542 da papa Paolo III con la bolla Licet ab initio. Consisteva di un collegio permanente di cardinali e altri prelati dipendente direttamente dal papa: il suo compito esplicito era mantenere e difendere l'integrità della fede, esaminare e proscrivere gli errori e le false dottrine. A questo scopo fu anche creato l'Indice dei libri proibiti. Il raggio d'azione degli inquisitori romani comprendeva tutta la Chiesa cattolica, ma la sua concreta attività, fatta eccezione per alcuni casi (come quello del cardinale inglese Reginald Pole), si restrinse quasi solo all'Italia. Va ricordato che, tra gli stati italiani, la Repubblica di Lucca si oppose sempre alla penetrazione sul suo territorio dell'Inquisizione Romana. Questo fatto non impedi la persecuzione di streghe e protestanti, che fu pero condotta da magistrati statali, come in altri stati europei, portando comunque, senza spargimento di sangue, all'emigrazione forzata dei principali esponenti della fede riformata.
Tra i processi famosi celebrati dal tribunale dell'Inquisizione si ricordano quello a carico di Giordano Bruno e il processo a Galileo Galilei.
Delle inquisizioni nate a partire dal Medioevo è l'unica ancora oggi esistente. La caduta dello Stato pontificio con l'unità d'Italia privò l'Inquisizione delle funzioni repressive prima delegate al braccio secolare, riducendola ad apparato puramente censorio, attento soprattutto a vietare la circolazione di prodotti culturali che l'apparato ecclesiastico considerava contrari alla teologia e all'etica cattolica.
Essa non è stata tuttavia abolita: la Romana e Universale Inquisizione fu rinominata in Sacra Congregazione del Sant'Uffizio il 29 giugno 1908 da papa Pio X. Il 7 dicembre 1965 papa Paolo VI ne cambiò il nome in Congregazione per la dottrina della fede ridefinendone i compiti.
Papa Giovanni Paolo II (che in un discorso dell'8 marzo 2000 ha chiesto perdono a nome della Chiesa per i peccati dei suoi appartenenti anche riguardo all'Inquisizione) ne ha ridefinito i compiti - promuovere e tutelare la dottrina della fede e dei costumi cattolici - ponendovi a capo nel 1981 Joseph Alois Ratzinger, in seguito divenuto anch'egli papa con il nome di Benedetto XVI.
Due casi famosi (e complessi)
Parlando di
Inquisizione, si fa spesso riferimento a due vicende che hanno
calamitato e continuano a calamitare l'attenzione di larghi strati
dell'opinione pubblica: di esse si fa in questa sede qualche cenno,
rinviando per il resto alle specifiche voci.
La caccia alle streghe
Un
capitolo a parte nella storia del tribunale dell'Inquisizione è
rappresentato dalla cosiddetta «caccia alle streghe»:
l'Inquisizione, come sì è detto, era nata per riportare gli eretici
nel solco della «vera fede» e fu solo con papa
Giovanni XXII (1316-1334)
che la competenza degli inquisitori venne estesa alle persone
sospettate di compiere atti di stregoneria.
Due
inquisitori domenicani, inviati di papa
Innocenzo VIII in Germania,
Heinrich "Institor"
Kramer e
Jacob Sprenger per venire
incontro alle richieste dei loro colleghi approntarono un manuale che
conteneva tutte le informazioni utili per riconoscere, interrogare e
punire streghe e stregoni. L'opera, pubblicata a Strasburgo
nell'inverno tra il 1486 e il 1487
aveva un titolo altisonante Malleus
Maleficarum
(Il martello delle malefiche)
e, dato per noi significativo, fu un vero best seller, ristampato per
ben 34 volte fino al 1669 senza mai
lamentare una diminuzione nella richiesta da parte del pubblico e
arrivando a una tiratura, per quei tempi assolutamente eccezionale,
di 35.000 copie.
Molti
studiosi hanno affrontato l'argomento e hanno discusso, nel tentativo
di determinare delle stime accettabili e condivise sul numero delle
vittime della caccia alle "streghe" durante i due secoli in
cui sia i tribunali dell'Inquisizione che quelli della Riforma
le condussero al rogo. Le cifre che si ipotizzano in ordine alle
vittime della persecuzione vanno considerate come ordini di grandezza
e spesso sono oggettivamente influenzate dalle opinioni e dalle
collocazioni culturali degli autori che le hanno determinate: le
ipotesi minime parlano di circa 110.000 processi e 60.000 esecuzioni,
mentre a risultati notevolmente inferiori si collocano pochi autori
(per misurare l'incidenza del numero delle vittime bisognerebbe poi
raffrontarla con la popolazione europea di quei tempi). Le vittime
furono per l'80% donne.
Il processo a Galileo
Il processo
Goya,
Galileo sotto l'Inquisizione
Dopo
anni di osservazioni e studi Galilei credette di avere trovato la
prova inconfutabile della teoria copernicana (il movimento delle
maree) e su di essa imperniò la sua opera più nota: Dialogo
sopra i Massimi Sistemi.
Fu papa Urbano VIII, di
idee progressiste e suo amico che, appena eletto al soglio pontificio
l'aveva voluto ospite a Roma per discutere di astronomia, che propose
di modificare il titolo dell'opera (Galilei pensava a "Delle
maree") in Dialogo sopra i due
massimi sistemi
così da far capire al pubblico largo come quella copernicana fosse
solo una mera ipotesi. L'opera riceve l'imprimatur
nel 1630 in seguito alle accettate richieste di modifica. Quest'opera
segnò però la rottura con Roma, infatti il 28
settembre 1632 il Sant'Uffizio
emise la citazione di comparizione di Galilei. Egli sostenne
insistentemente di aver voluto confutare, non avallare, la teoria
copernicana. L'evidente menzogna rafforzò l'ala intransigente del
Sant'Uffizio, che attribuì a Galilei una serie di colpe.
Il processo si
concluse il 22 giugno 1633, quando Galilei abiurò le sue concezioni
astronomiche davanti ai suoi giudici, che in numero di sette su dieci
condannarono la teoria copernicana, senza però definirla formalmente
eretica.
La condanna
|
«
pur che prima, con cuor sincero e fede non finta, avanti di noi
abiuri, maledichi e detesti li sudetti errori e eresie, e
qualunque altro errore e eresia contraria alla Cattolica e
Apostolica Chiesa, nel modo e forma da noi ti sarà data. E
acciocché questo tuo grave e pernicioso errore e transgressione
non resti del tutto impunito, e sii più cauto nell'avvenire e
essempio all'altri che si astenghino da simili delitti. Ordiniamo
che per publico editto sia proibito il libro de' Dialoghi di
Galileo Galilei. Ti condaniamo al carcere formale in questo S.o
Off.o ad arbitrio nostro; e per penitenze salutari t'imponiamo che
per tre anni a venire dichi una volta la settimana li sette Salmi
penitenziali: riservando a noi facoltà di moderare, mutare o
levar in tutto o parte, le sodette pene e penitenze. » |
Claudio
Zapparoli


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